PARLIAMO DI (CPI) PER LE AUTORIMESSE .

Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Il certificato è rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Il CPI certifica quindi che la situazione è stata trovata dai vigili del fuoco conforme alle norme antincendio. 
E' intestato al Condominio ed ha validità 5 anni, al termine dei quali, necessita di essere rinnovato.
L' Amministratore di condominio è responsabile civilmente e penalmente del (CPI) ed è tenuto a far rispettare i requisiti imposti dalla normativa al condominio.
L'elenco delle attività soggette al certificato è contenuto nell' allegato 1 del DPR 151/2011, concernente l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi .
Il 22 settembre 2011 sulla G.U. è stato pubblicato il DPR 1° AGOSTO 2011 N° 151 riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
Non sempre il Condominio è a conoscenza dell'obbligo di doversi adeguare alle normative antincendio. Questo è dovuto al fatto che solo in determinate condizioni è obbligatorio 
(es: se si dispone di autorimessa con superficie compresa tra i 300 mq e i 1.000 mq). 
E sempre buona norma fare un analisi da un tecnico specializzato in Prevenzione incendi e Progettazione antincendio. 
In relazione alle variazioni della normativa avvenuta nel 2015 dove si introduce il DPR 151/2011 CHE VA A SOSTITUIRE IL DM 16/02/1982 ci troviamo di fronte a dei cambiamenti significativi.
CHE COSA CAMBIA :
Con il DM 16 febbraio 1982 erano soggette ai controlli di prevenzione incendi le “Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili”.
Il DPR 151/2011, pone come requisito di assoggettabilità la superficie, e non più la quantità di autoveicoli presenti.

Estratto allegato A DPR 151/2011

N. AttivitàDescrizioneCAT. ACAT. BCAT. C
7 5Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq.Autorimesse fino a 1.000 mq.Autorimesse oltre 1.000 mq e fino a 3.000 mq; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 mq e fino a 1000 mq.Autorimesse oltre 3000 mq; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 mq; depositi di mezzi rotabili.
La proroga per le autorimesse vale solo per quelle di CATEGORIA A, in quanto per quelle di categoria B e C la data fissata dal Decreto Milleproroghe 2015 era il 1° novembre 2015, per la presentazione di un progetto di adeguamento da sottoporre al comando provinciale competente come previsto dall’art. 3 del DPR 151/2011.

Responsabilità e sanzioni

Colui che è tenuto a presentare la documentazione è in via generale il CONDOMINIO Normalmente sotto la custodia dell' Amministratore nominato in carica  , le autorimesse sono di proprietà di condomini, in questo caso il responsabile è l’amministratore di condominio il quale deve presentare una delibera per l’adeguamento e regolarizzazione dell’autorimessa rispetto alla normativa di prevenzione incendi.
Le sanzioni per chi non si regolarizza sono esplicitate nel decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, il quale all’art. 20 prevede: “chiunque in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 euro a 2582 euro […]”.
" Che tradotto significa che quando l' amministratore di condominio si rende conto che non sono rispettate le norme previste dal (CPI) ha l' obbligo di avvisare il condominio al fine di regolarizzarsi  quanto prima e nell' eventualità incontri difficoltà con i condomini ha l' obbligo di segnalare le non conformità rilevate alle autorità competenti attuando tutte le misure cautelative previste dalla normativa.

Chi puo’ redigere la documentazione?

Le certificazioni e asseverazioni da presentare in allegato alla SCIA antincendio devono essere redatte da un professionista antincendio, ovvero un tecnico iscritto all’albo del Ministero degli interni ex legge 818/84.

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